Realizzare aree ludiche e elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici

Descrizione

Realizzare aree ludiche e elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici

Possono essere eseguite senza alcun titolo abilitativo (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 6, com. 1) le opere relative a:

  • aree ludiche senza fini di lucro come spazi verdi provvisti di campi sportivi e attrezzature per il gioco, con esclusione delle piscine (Legge Regionale 20/04/2015, n. 17, art. 4, com. 1, lett. d)
  • elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici come muretti, panchine, gazebo, fontane.

Devono però essere rispettate:

  • le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali
  • le altre normative di settore con incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie e sull'efficienza energetica
  • le disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio (Decreto legislativo 22/01/2004, n. 42).

Pur non essendo richiesto alcun titolo abilitativo, il cittadino può comunque presentare comunicazione facoltativa per interventi edilizi liberi per notificare l'esecuzione dei lavori.